IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali»; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  recante
«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  come  modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visti  gli  articoli  1791,  commi  2  e  3,  e  1792  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  45,  comma  2,
come modificato dall'art.  40,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, laddove e' stabilito che:  «Nel
limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno  2018,
47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4  milioni  di
euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023,  29,5  per  l'anno  2024,
23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere  dal  2026,  al
personale delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  in  ragione
della specificita' dei compiti e  delle  condizioni  di  stato  e  di
impiego, titolare di reddito complessivo  di  lavoro  dipendente  non
superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta
sul trattamento  economico  accessorio,  comprensivo,  ai  sensi  del
presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa,  una
riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
addizionali regionali e comunali. La  misura  della  riduzione  e  le
modalita' applicative della stessa sono individuate  annualmente  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei
Ministri  interessati,  di   concerto   con   i   Ministri   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione  di  cui
al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista  dall'art.
1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  Il  limite  del
reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato,
con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
ragione  dell'eventuale  incremento  del  trattamento  economico  per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere
dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo
sono incrementati dalle seguenti misure: 
    a) 48.050 euro per l'anno 2019; 
    b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
    c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
    d) 5.476.172 per l'anno 2022; 
    e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023»; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile  2020,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro
dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2021, il quale, nel disciplinare  la  riduzione  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali  regionali  e
comunali, di cui all'art. 45, comma 2,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, per il personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia  per  l'anno  2021,  ha  elevato  il  limite  del  reddito
complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro; 
  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento  integrativo  di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020; 
  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2022 che,  in
base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente
riferito all'anno 2021 non superiore a euro 28.974, e' pari a  83.230
unita'; 
  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n.  95
del 2017, attraverso il meccanismo  delle  detrazioni,  coerentemente
con il complesso degli adempimenti previsti a  legislazione  vigente,
cui sono tenuti i sostituti d'imposta; 
  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di
spesa per l'anno 2022 pari ad euro 40.876.172, recato dal citato art.
45, comma 2, del decreto legislativo  n.  95  del  2017,  cosi'  come
modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di
trattamento tra il personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze
armate, compreso il personale volontario non in servizio permanente o
comunque percettore del trattamento economico di paga; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Pres.  Roberto  Garofoli,  e'
stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di
decreti, atti  e  provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Sulla  proposta   del   Ministro   della   difesa,   del   Ministro
dell'interno, del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Destinatari della riduzione d'imposta 
 
  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,
del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al
personale militare e delle Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2022,  che
ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non
superiore a euro 28.974.